La decertificazione in ambito giuridico italiano si riferisce all’abolizione della necessità di presentare certificati per provare determinati fatti o stati di una persona fisica o giuridica nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi. Questo processo è stato introdotto per semplificare i rapporti tra cittadini e amministrazioni, riducendo la burocrazia e i tempi di attesa.

In particolare, con la decertificazione, le amministrazioni pubbliche non possono richiedere certificati emessi da altre amministrazioni, ma devono acquisire d’ufficio le informazioni necessarie oppure accettare le autocertificazioni dei cittadini. Questo principio è sancito dall’articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, noto anche come Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Effetti della Decertificazione:
- Autocertificazione: I cittadini possono autocertificare una serie di dati e informazioni riguardanti la propria situazione personale (come nascita, residenza, stato civile, ecc.) senza dover presentare certificati ufficiali.
- Acquisizione d’Ufficio: Le amministrazioni pubbliche devono procurarsi d’ufficio le informazioni che necessitano, senza chiedere certificati ai cittadini.
- Riduzione della Burocrazia: Diminuisce il carico burocratico sia per i cittadini sia per le amministrazioni pubbliche, accelerando le procedure amministrative.
- Maggior Efficienza: Le amministrazioni diventano più efficienti nell’acquisizione e gestione delle informazioni.
Per un’analisi dettagliata, il DPR 445/2000, in particolare l’articolo 43, offre una descrizione completa delle disposizioni riguardanti la decertificazione.