Le normative europee più rilevanti contro il greenwashing (l’ecologismo di facciata) fanno parte del pacchetto del Green Deal e si concentrano su tre pilastri fondamentali: la Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (Empowering Consumers Directive), la Direttiva sui Green Claims (Green Claims Directive) e la Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD). L’obiettivo dell’Unione Europea è vietare le dichiarazioni ambientali vaghe, ingannevoli e non verificate, imponendo alle aziende regole ferree e certificazioni indipendenti prima di poter definire un prodotto “green” o “amico dell’ambiente”.

📌 In sintesi
- Cosa cambia: Stop a slogan vaghi come “eco-friendly” o “biodegradabile” senza prove scientifiche. Le aziende dovranno certificare ogni dichiarazione ambientale tramite verificatori terzi indipendenti.
- Chi riguarda: Principalmente le imprese che operano nel mercato UE (con deroghe e tempistiche agevolate per le microimprese) e i consumatori, che beneficeranno di maggiore trasparenza.
- Le norme chiave: Direttiva Empowering Consumers (già in vigore, recepimento entro il 2026), Green Claims Directive (in fase finale di approvazione/recepimento) e CSRD (già attiva per i grandi gruppi).
- Sanzioni: Multe fino ad almeno il 4% del fatturato annuo per le aziende che violano le regole sui Green Claims.
Il quadro normativo UE contro il greenwashing: cosa cambia
Per anni il mercato è stato regolato da linee guida generali sulla pubblicità ingannevole. La svolta dell’Unione Europea introduce norme specifiche e speculari per aggredire il greenwashing sia dal lato della tutela del consumatore (vietando pratiche scorrette), sia dal lato della produzione (imponendo standard di rendicontazione e certificazione).
Ecco le tre direttive che ridisegnano le regole del gioco:
1. Direttiva UE 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition)
Pubblicata a inizio 2024, questa direttiva modifica le precedenti norme sulle pratiche commerciali scorrette.
- Cosa prevede: Aggiorna l’elenco nero delle pratiche commerciali vietate nell’UE. Non si potranno più usare claims ambientali generici (es. “green”, “scelta ecologica”, “sostenibile”) se non supportati da prestazioni ambientali eccellenti e certificate.
- Stop alla compensazione della CO2 ingannevole: Vieta di dichiarare che un prodotto ha un impatto “neutro”, “ridotto” o “positivo” sull’ambiente basandosi esclusivamente sulla compensazione delle emissioni di carbonio (carbon offsetting).
2. Green Claims Directive (Direttiva sulle asserzioni ambientali)
È il braccio operativo che definisce come le aziende devono validare le proprie affermazioni.
- Cosa prevede: Obbliga le aziende a giustificare le proprie asserzioni ambientali volontarie (es. “questo packaging è realizzato al 30% in plastica riciclata”) utilizzando metodologie scientifiche standardizzate (come il Product Environmental Footprint – PEF).
- Verifica ex-ante: Prima che il claim venga pubblicato o stampato sul packaging, un verificatore indipendente accreditato deve rilasciare un attestato di conformità.
3. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Rivolta alla trasparenza societaria di medio-grandi dimensioni.
- Cosa prevede: Impone l’obbligo di redigere un bilancio di sostenibilità dettagliato secondo gli standard europei ESRS, integrando i dati ESG (Environmental, Social, Governance) nella relazione sulla gestione aziendale, azzerando il rischio di greenwashing nei report finanziari.
Chi riguarda, cosa fare e scadenze
L’impatto di queste normative si articola in modo differente a seconda delle dimensioni aziendali e del ruolo sul mercato.
| Chi riguarda | Cosa deve fare | Scadenze principali |
| Grandi Imprese e PMI quotate | Adeguare i report di sostenibilità (CSRD) e sottoporre ogni claim di prodotto a verifica scientifica ex-ante. | CSRD: Già in vigore progressivamente dal 2024/2025. Empowering Consumers: Recepimento nazionale entro fine 2026. |
| PMI non quotate | Eliminare claim generici dal marketing, mappare la supply chain e prepararsi alla certificazione dei claim se decidono di promuovere la propria sostenibilità. | Entro il 2026-2027 (in base ai testi definitivi nazionali di recepimento). |
| Microimprese (sotto i 10 dipendenti) | Esentate da alcuni obblighi burocratici della Green Claims, ma restano soggette al divieto di pubblicità ingannevole e claim generici non veritieri. | Allineate alle scadenze di tutela del consumatore (2026). |
| Pubblica Amministrazione | Aggiornare i criteri dei bandi di gara (GPP – Green Public Procurement) richiedendo solo etichettature conformi alle nuove direttive. | Progressivo adeguamento entro il 2026. |
Requisiti necessari per presentare un “Green Claim”
Se un’azienda decide di promuovere un prodotto come ecologico, dovrà raccogliere e conservare una documentazione tecnica rigorosa. I requisiti includono:
- Studi sul ciclo di vita del prodotto (LCA): Prove scientifiche che analizzino l’impatto dall’estrazione delle materie prime fino allo smaltimento.
- Certificato di conformità: Rilasciato da un organismo terzo accreditato.
- Etichette pubbliche e trasparenti: I marchi di sostenibilità privati non autorizzati saranno vietati. Saranno ammessi solo marchi ufficiali (es. Ecolabel UE) o basati su sistemi di certificazione approvati dagli Stati membri.
- Accessibilità dei dati: Le informazioni dettagliate sulle caratteristiche ecologiche del prodotto dovranno essere accessibili ai consumatori tramite un link o un QR code presente sul packaging.
Casi particolari e sanzioni
- Il settore della moda e del tessile: Sotto la lente d’ingrandimento per via dei diffusi claim sul “cotone biologico” o “materiali riciclati”. Saranno tracciati in modo ancora più rigido tramite il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP).
- Sanzioni severe: Per chi viola la Green Claims Directive, gli Stati membri dovranno prevedere sanzioni pecuniarie che partono da un minimo del 4% del fatturato annuo dell’azienda, oltre alla confisca dei proventi derivanti dalla vendita dei prodotti interessati e all’esclusione temporanea dai contratti di appalto pubblico.
FAQ (Domande Frequenti)
Posso ancora scrivere “100% ecologico” su un prodotto?
No. Slogan generici come “ecologico”, “biodegradabile”, “amico della natura” o “green” saranno totalmente vietati a meno che l’azienda non sia in grado di dimostrare prestazioni ambientali eccellenti certificate per l’intero ciclo di vita del prodotto, conformemente ai nuovi standard UE.
Cosa rischia un’azienda che fa greenwashing oggi?
Attualmente rischia sanzioni per pubblicità ingannevole da parte dell’Antitrust (AGCM in Italia). Con il recepimento delle nuove direttive (entro il 2026), scatteranno sanzioni specifiche e armonizzate a livello UE, con multe fino al 4% del fatturato e il ritiro immediato dei prodotti dal mercato.
I crediti di carbonio bastano a definire un prodotto “a impatto zero”?
No. La Direttiva UE 2024/825 vieta espressamente di presentare un prodotto come “neutrale” o “a emissioni zero” basandosi sulla compensazione dei crediti di carbonio (es. piantare alberi altrove). L’azienda deve prima ridurre drasticamente le proprie emissioni interne; la compensazione non può essere usata come claim di prodotto.
Giornalista e analista, scrive di economia italiana, innovazione e imprese. Appassionato di tecnologia e finanza, racconta il presente e il futuro delle aziende che fanno muovere il Paese.




