Chi opera come biologo nutrizionista si scontra da anni con un doppio binario normativo che genera frequenti dubbi contabili. La regola base per il 2026 resta netta: i dati delle prestazioni sanitarie rese a persone fisiche vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria e non devono transitare dal Sistema di Interscambio (SdI), mentre le prestazioni non sanitarie e le fatture verso soggetti con partita IVA richiedono la fattura elettronica standard in formato XML.

Il divieto verso privati e l’obbligo verso aziende e colleghi
La tutela della privacy sui dati clinici continua a bloccare l’invio via SdI delle prestazioni sanitarie destinate ai cittadini privati. L’articolo 10-bis del D.L. 119/2018 (e successive proroghe) impone l’emissione del classico documento cartaceo o PDF da consegnare al paziente, con contestuale trasmissione telematica dei dati contabili al Sistema TS per la dichiarazione precompilata. Inviare per errore un file XML allo SdI per una visita nutrizionale a un privato costituisce una violazione delle disposizioni del Garante Privacy e dell’Agenzia delle Entrate.
La situazione si capovolge quando il committente è un soggetto economico:
- Fatture a palestre, centri medici, farmacie o laboratori: serve sempre la fattura elettronica via SdI.
- Consulenze aziendali, docenze o collaborazioni editoriali: obbligo di fattura elettronica, trattandosi di prestazioni prive di natura sanitaria diretta al paziente.
- Prestazioni a colleghi con partita IVA: transito obbligatorio tramite SdI con codice destinatario o PEC.
Nei regimi di vantaggio o forfettario l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica è pienamente a regime indipendentemente dal volume di ricavi. Dunque, non esistono più franchigie o esoneri legati al fatturato minimo per i rapporti B2B.
Come gestire la marca da bollo sulle due tipologie di documento
L’applicazione dell’imposta di bollo da 2 euro sulle prestazioni esenti IVA (articolo 10 del DPR 633/1972) superiori a 77,47 euro segue due percorsi operativi distinti:
Nelle fatture cartacee o PDF rilasciate al paziente, il biologo può apporre il contrassegno telematico fisico acquistato in tabaccheria (riportandone la data, che non può essere successiva a quella del documento) oppure assolvere l’imposta in modo virtuale tramite specifica autorizzazione.
Nelle fatture elettroniche B2B inviate tramite SdI, invece, l’assolvimento avviene valorizzando l’apposito campo nel tracciato XML (<DatiBollo> impostato su “SI”). L’Agenzia delle Entrate calcola trimestralmente l’importo complessivo dovuto, visualizzabile sul portale “Fatture e Corrispettivi”, che va saldato con modello F24 telematico o addebito diretto sul conto corrente.
Pagamento tracciabile e opposizione del paziente al Sistema TS
Per consentire al cliente di detrarre la spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili: POS, bonifico bancario, assegno bancario o postale. Il contante resta consentito, ma fa perdere al paziente il diritto alla detrazione IRPEF del 19% (salvo le eccezioni di legge per strutture pubbliche o private accreditate con il SSN).
Se il paziente decide di esercitare l’opposizione alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata, il nutrizionista è tenuto ad accogliere la richiesta:
- Deve annotare sulla fattura la dicitura: “Fattura non trasmessa al Sistema TS per la precompilata ai sensi dell’art. 3 del D.M. 31/07/2015 e s.m.i.”.
- Nei flussi di trasmissione verso il Sistema TS, la prestazione va comunque inviata ma con il codice relativo all’opposizione attiva, omettendo il codice fiscale del cliente secondo le specifiche tecniche vigenti.
Nella pratica contabile, molti credono che l’opposizione del cliente sblocchi la possibilità di inviare la fattura allo SdI. Al contrario, l’opposizione impedisce l’uso del codice fiscale nel precompilato, ma il divieto di fatturazione elettronica verso privati per prestazioni sanitarie resta categorico.
Domande frequenti
Un biologo nutrizionista forfettario può fare fattura cartacea a una clinica?
No. Anche i forfettari hanno l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le prestazioni B2B. Le collaborazioni con cliniche, centri fitness o società esigono sempre l’XML inviato allo SdI.
Cosa rischia chi invia per sbaglio una prestazione sanitaria allo SdI?
L’emissione di fattura elettronica per spese sanitarie verso persone fisiche vìola la disciplina sulla privacy e le disposizioni tributarie connesse. La fattura non sana l’adempimento ed espone a contestazioni da parte del Garante Privacy.
Se il paziente paga metà con bancomat e metà in contanti, come si registra?
Il pagamento misto va specificato nel documento. Solo la quota saldata con metodo tracciabile potrà essere indicata come valida ai fini della detrazione fiscale nella trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria.
La fattura per elaborazione di una dieta a un privato richiede il codice destinatario?
No. Per le prestazioni sanitarie a privati vige il divieto di fatturazione elettronica. La parcella viene consegnata in formato cartaceo o PDF tradizionale e non transita dallo SdI.
La gestione della contabilità di studio richiede una netta separazione iniziale tra prestazioni sanitarie B2C e contratti B2B: configurare correttamente il gestionale o il software di fatturazione a inizio anno evita scarti telematici, sanzioni del Garante e doppi adempimenti correttivi.
Fonti ufficiali da consultare per aggiornamenti tecnici e scadenze:
- Portale Sistema Tessera Sanitaria: https://sistemats1.sanita.finanze.it
- Portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it
Giornalista e analista, scrive di economia italiana, innovazione e imprese. Appassionato di tecnologia e finanza, racconta il presente e il futuro delle aziende che fanno muovere il Paese.




