Bolli fatturazione elettronica: scadenze, soglie e modalità di pagamento

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche segue un calendario trimestrale scandito da regole precise, ma spesso chi emette documenti esenti IVA rischia di confondersi tra data di emissione della fattura e trimestre di riferimento.

Risposta rapida: L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (2 euro per documenti esenti IVA superiori a 77,47 euro) scade l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre: 31 maggio per il primo trimestre, 30 settembre per il secondo, 30 novembre per il terzo e 28 febbraio dell’anno successivo per il quarto. Se l’importo dovuto nei primi trimestri non supera 5.000 euro complessivi, i pagamenti possono slittare.

Il calendario trimestrale ordinario

L’Agenzia delle Entrate calcola in automatico l’imposta dovuta integrando i dati presenti nelle fatture inviate al Sistema di Interscambio (SdI). Nel portale Fatture e Corrispettivi, all’interno dell’area dedicata, l’amministrazione mette a disposizione due elenchi:

  • Elenco A: fatture elettroniche trasmesse con il campo bollo valorizzato a SI;
  • Elenco B: fatture trasmesse senza indicazione del bollo, ma che secondo i criteri dell’Agenzia rientrano nei casi soggetti a imposta (ad esempio operazioni escluse o esenti da IVA con imponibile oltre la soglia).

Le scadenze ordinarie cadono sempre alla fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, salvo eventuali slittamenti per giorni festivi:

  1. I Trimestre (gennaio – marzo): 31 maggio
  2. II Trimestre (aprile – giugno): 30 settembre
  3. III Trimestre (luglio – settembre): 30 novembre
  4. IV Trimestre (ottobre – dicembre): 28 febbraio dell’anno successivo (29 febbraio negli anni bisestili)

Quando scatta il rinvio: la soglia dei 5.000 euro

La normativa prevede una semplificazione per chi emette poche fatture soggette a bollo o gestisce volumi ridotti. Se l’importo totale dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere posticipato e accorpato a quello del secondo trimestre (30 settembre).

La stessa flessibilità opera se la somma dei bolli dovuti per il primo e il secondo trimestre resta complessivamente pari o inferiore a 5.000 euro: in tal caso, l’intero debito accumulato fino a giugno può essere versato entro la scadenza del terzo trimestre, ossia il 30 novembre.

Per il quarto trimestre, invece, la scadenza del 28 febbraio resta perentoria e non beneficia di slittamenti collegati a soglie d’importo.

La trappola della data di trasmissione vs data fattura

Un errore ricorrente riguarda le fatture a cavallo di trimestre. Fa fede la data di trasmissione attestata dalla ricevuta dello SdI, non la data di emissione indicata nel corpo del documento. Se emetti una fattura con data 31 marzo ma la invii allo SdI il 2 aprile, quella fattura ricade nel secondo trimestre, non nel primo. Verificare la colonna della data di ricezione SdI nell’area riservata evita discrepanze tra i conti interni e il prospetto ministeriale.

Come pagare: addebito diretto o modello F24

Il pagamento può avvenire direttamente online oppure tramite i canali bancari tradizionali.

Dall’area Fatture e Corrispettivi è possibile autorizzare l’addebito sul proprio conto corrente bancario o postale inserendo l’IBAN intestato al titolare della partita IVA. Il sistema predispone in automatico il mandato di addebito.

Chi preferisce la compilazione autonoma del modello F24 (tramite home banking o intermediario abilitato) deve utilizzare i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate nella sezione Erario:

  • 2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – I trimestre
  • 2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – II trimestre
  • 2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – III trimestre
  • 2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – IV trimestre
  • 2525: Sanzione per omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo
  • 2526: Interessi per ritardato pagamento

Nel modello va indicato l’anno di riferimento a cui si riferiscono le fatture. Se utilizzi crediti in compensazione per azzerare o ridurre il bollo dovuto, il modello F24 telematico è obbligatorio.

Modifica dell’Elenco B: termini e controlli preventivi

L’Agenzia delle Entrate segnala nell’Elenco B le fatture che ritiene assoggettabili a bollo anche se l’emittente non ha compilato il relativo campo nel tracciato XML. Spetta al contribuente o al suo commercialista verificare queste posizioni.

È possibile contestare l’addebito ed eliminare singoli documenti dall’Elenco B motivando che l’operazione non rientra nei presupposti dell’imposta (ad esempio operazioni accessorie già assoggettate a IVA). Le modifiche vanno inviate telematicamente entro la fine del mese successivo alla chiusura del trimestre (per il secondo trimestre, la finestra si chiude a fine agosto). Superata quella data, l’importo calcolato dall’Agenzia diventa definitivo.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Se salti una scadenza, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione telematica con l’importo del debito, gli interessi legali e una sanzione ridotta. Il versamento va regolarizzato entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso.

Se ti accorgi autonomamente del ritardo prima della segnalazione dell’Agenzia, puoi ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). In questo caso verserai l’imposta originaria con il codice del trimestre, affiancata dai codici 2525 per la sanzione ridotta proporzionale ai giorni di ritardo e 2526 per gli interessi al tasso legale pro-tempore vigente.

Domande frequenti

I forfettari devono versare il bollo con le stesse scadenze degli ordinari?

Sì. Il regime fiscale applicato non modifica le finestre di pagamento. Anche per i contribuenti in regime forfettario valgono le scadenze trimestrali ordinarie e la soglia di differimento dei 5.000 euro per il cumulo dei primi periodi.

Cosa succede se pago il bollo con codice tributo errato?

Il pagamento viene comunque registrato dall’Agenzia, ma potrebbe non abbinarsi in automatico al trimestre corretto. In questo caso è necessario presentare un’istanza di correzione telematica del modello F24 tramite il canale Civis per evitare contestazioni formali.

Posso addebitare i 2 euro di bollo direttamente al cliente?

Sì. Puoi rivalerti sul cliente inserendo il bollo tra le voci in fattura. Per i forfettari e chi emette fatture esenti, la rivalsa concorre al reddito professionale e al volume d’affari complessivo ai fini fiscali.

Per approfondire

Per verificare la tua posizione debitoria aggiornata o consultare i dettagli normativi sul calcolo automatico, accedi al portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate o consulta la circolare n. 16/E/2021 dell’amministrazione finanziaria.