Fatturazione elettronica nei fallimenti e nella liquidazione giudiziale: guida operativa

L’apertura di una procedura concorsuale azzera l’operatività ordinaria dell’impresa, ma non congela gli obblighi fiscali verso l’Agenzia delle Entrate. Quando subentra il curatore, la gestione del canale telematico SdI richiede accorgimenti specifici per evitare scarti tecnici o violazioni contabili.

La fatturazione elettronica nei fallimenti (oggi liquidazione giudiziale) impone al curatore di emettere e ricevere fatture XML tramite SdI usando la partita IVA originaria della società fallita, indicando i propri dati e il codice carica 3 nel frontespizio o nell’anagrafica tributaria, distinguendo rigorosamente le operazioni anteriori alla sentenza da quelle della gestione liquidatoria.

Chi deve emettere e ricevere la fattura elettronica dopo la sentenza

Con la dichiarazione di fallimento o l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il debitore perde la disponibilità e l’amministrazione del proprio patrimonio. Questo spossessamento trasferisce gli adempimenti contabili e tributari al curatore.

La partita IVA della società o della ditta individuale non cessa automaticamente al momento della sentenza. Rimane attiva per tutto il tempo necessario a definire le operazioni di liquidazione dell’attivo, compresa la vendita di cespiti, magazzino o rami d’azienda, nonché per l’eventuale esercizio provvisorio.

Il curatore deve comunicare la propria nomina all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla sentenza (modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, modello AA9/10 per le imprese individuali). Questa comunicazione aggancia il codice fiscale del professionista alla matricola IVA della procedura, abilitando l’accesso al cassetto fiscale e alla sezione “Fatture e Corrispettivi”.

Come compilare il file XML: dati del cedente e soggetto emittente

Nei file XML inviati al Sistema di Interscambio, la corretta identificazione dei soggetti evita anomalie formali e contenziosi tributari.

Nella pratica, l’errore più frequente riguarda l’inversione o l’errata valorizzazione dei tag identificativi:

  • Cedente/Prestatore (<DatiAnagrafici>): vanno sempre inseriti la partita IVA, il codice fiscale e la denominazione dell’impresa sottoposta a procedura concorsuale. Non vanno mai inseriti i dati fiscali personali dello studio del curatore in questo blocco.
  • Soggetto Emittente (<SoggettoEmittente>): va valorizzato con il codice convenzionale TZ (soggetto terzo), a segnalare che la fattura è predisposta e trasmessa da un organo terzo rispetto all’imprenditore spossessato.
  • Terzo Intermediario o Soggetto Emittente (<TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>): accoglie il codice fiscale e i dati anagrafici del curatore fallimentare.

L’impostazione del campo SoggettoEmittente su “TZ” non trasforma il curatore nel debitore d’imposta: il presupposto soggettivo IVA resta ancorato alla massa fallimentare.

Gestione del canale SdI e recapito delle fatture passive

Intercettare le fatture elettroniche passive intestate alla società fallita è uno dei passaggi più delicati nei primi giorni di nomina. Se l’impresa aveva precedentemente registrato un codice destinatario o un indirizzo PEC sul portale “Fatture e Corrispettivi”, i flussi telematici continuano a confluire su quei recapiti, ai quali il curatore spesso non ha accesso immediato.

Appena ottenute le credenziali e associato il proprio ruolo nel cassetto fiscale, il curatore deve aggiornare il campo “Indirizzo telematico prevalente”, inserendo il codice destinatario della piattaforma gestionale della procedura o la PEC ufficiale del fallimento.

I fornitori che vantavano crediti prima dell’apertura del concorso non possono emettere fattura direttamente verso la procedura con rivalsa immediata se la prestazione si è conclusa prima della dichiarazione di apertura: il credito IVA segue le regole dell’insinuazione allo stato passivo. Per le forniture o i servizi resi direttamente agli organi della procedura (ad esempio periti, legali, custodi giudiziari), le fatture passive costituiscono debiti in prededuzione e vanno registrate nella contabilità della liquidazione.

Esercizio provvisorio e vendite di beni dell’attivo

La liquidazione dei cespiti presenta casistiche fiscali differenti a seconda dell’inquadramento del bene e delle disposizioni del giudice delegato:

  • Vendita di beni strumentali o merci: operazione imponibile ordinaria, con aliquota corrispondente alla natura del bene. La fattura XML viene emessa dalla procedura verso l’acquirente (o aggiudicatario dell’asta).
  • Cessione di rami d’azienda: operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.R. 633/1972, soggetta a imposta di registro; nel file XML si utilizza la codifica di non imponibilità / esclusione corrispondente (natura N2.2).
  • Esercizio provvisorio dell’impresa: la gestione contabile si avvicina a quella ordinaria. Le fatture attive e passive transitano con cadenza mensile o trimestrale standard, e il curatore deve procedere alle liquidazioni periodiche e ai versamenti d’imposta utilizzando le disponibilità di cassa della procedura.

Se la vendita dei beni avviene tramite commissionario o delegato alle vendite telematiche, il momento impositivo coincide con il pagamento integrale del prezzo di aggiudicazione, momento in cui sorge l’obbligo di generare e recapitare il documento XML.

Domande frequenti

Il curatore deve emettere fattura elettronica per i compensi liquidati dal tribunale?

Sì. Quando il tribunale approva il rendiconto e liquida il compenso, il curatore emette fattura elettronica tramite la propria partita IVA personale verso la procedura fallimentare, applicando la ritenuta d’acconto ove prevista e l’eventuale cassa di previdenza.

Come si gestiscono le note di credito per crediti insinuati non riscossi?

Il creditore può emettere nota di variazione in diminuzione (art. 26 D.P.R. 633/1972) via SdI con codice natura N2.2 per recuperare l’IVA, a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza attendere la ripartizione finale dell’attivo.

Cosa fare se arrivano fatture elettroniche per operazioni anteriori al fallimento?

Il curatore le archivia nel fascicolo passivo per verificare se la spesa sia già stata insinuata o corrisponda a un’effettiva prestazione. L’IVA a credito pregressa non può essere compensata con i debiti IVA generati dalla gestione liquidatoria.

Quale codice tipo documento usare per le autofatture del fallimento?

Si utilizzano i codici ordinari (es. TD16 per reverse charge interno o TD17/TD18/TD19 per acquisti esteri) qualora la procedura acquisti beni o servizi soggetti a inversione contabile durante la gestione dell’attivo o l’esercizio provvisorio.

Verificare periodicamente l’area “Fatture a disposizione” nel portale dell’Agenzia delle Entrate evita lo smarrimento di documenti fiscali recapitati a soggetti che non hanno aggiornato i canali di ricezione dopo l’avvio della procedura.

Per approfondimenti normativi e modelli di variazione anagrafica: