Chi riscuote il canone di locazione dopo il pignoramento

Chi riscuote il canone di locazione dopo il pignoramento

La riscossione del canone di locazione dopo il pignoramento dell’immobile dipende dalla fase della procedura esecutiva e da chi sia stato nominato custode giudiziario. Procediamo con ordine, punto per punto.

Chi riscuote il canone di locazione dopo il pignoramento

1. Situazione iniziale: il pignoramento immobiliare

Quando un immobile viene pignorato, la disponibilità giuridica del bene viene sottratta al debitore esecutato. Tuttavia:

  • il debitore mantiene la detenzione materiale dell’immobile (cioè ci vive o lo gestisce) fino all’eventuale vendita forzata;
  • i frutti civili dell’immobile, cioè i canoni di locazione, diventano oggetto del pignoramento stesso.

2. Custode giudiziario e sua nomina

Secondo l’art. 560 c.p.c. (modificato dal D.L. 59/2016 e poi dal D.L. 135/2018), il giudice dell’esecuzione può nominare un custode giudiziario (di solito un professionista delegato o lo stesso debitore).

Se il custode è un professionista terzo, è lui a:

  • riscuotere i canoni;
  • versarli sul conto della procedura esecutiva.

Se invece il debitore rimane custode (cosa ancora possibile in alcune fasi iniziali), potrebbe continuare a riscuotere i canoni, ma deve versarli alla procedura: non può trattenerli.


3. Effetti sull’inquilino

L’inquilino dell’immobile pignorato:

  • deve versare il canone a chi risulta essere il custode giudiziario nominato dal tribunale;
  • se paga al debitore quando non è più custode, rischia di dover pagare due volte.

IMPORTANTE: il custode deve notificare al conduttore l’avvenuto pignoramento e fornire le coordinate per il pagamento dei canoni. In mancanza, l’inquilino può continuare a pagare al debitore, ma solo finché è in buona fede.


4. Normativa e riferimenti

  • Art. 2912 c.c. – Estensione del pignoramento ai frutti;
  • Art. 560 c.p.c. – Custodia e uso del bene pignorato;
  • Art. 2921 c.c. – Frutti della cosa pignorata;
  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12127/2016 – Inquilino che paga al debitore non più custode: rischio di doppio pagamento.

In sintesi

Dopo il pignoramento:

  • se è stato nominato un custode diverso dal debitore, è il custode a riscuotere i canoni;
  • se il debitore è rimasto custode, può riscuotere ma deve versare i canoni alla procedura;
  • l’inquilino deve essere informato correttamente, altrimenti paga a rischio suo.
Domenico De Rosa

Giornalista e analista, scrive di economia italiana, innovazione e imprese. Appassionato di tecnologia e finanza, racconta il presente e il futuro delle aziende che fanno muovere il Paese.