Requisiti per l’amministratore di condominio interno: cosa prevede la legge italiana

Requisiti per amministratore di condominio internocosa prevede la legge italiana

In molti piccoli condomìni italiani, la figura dell’amministratore non è sempre esterna o professionista. Spesso viene scelto un amministratore interno, ovvero un condomino che si assume il compito di gestire l’edificio. Ma quali sono i requisiti per diventare amministratore interno di condominio? È obbligatorio possedere una formazione specifica? Esistono limiti o obblighi di legge?

Vediamolo insieme, con il supporto delle fonti normative ufficiali e indicazioni pratiche per i condomini.

Requisiti per amministratore di condominio internocosa prevede la legge italiana

Chi è l’amministratore di condominio interno?

Per “amministratore interno” si intende un condomino che, su nomina dell’assemblea, svolge le funzioni di amministratore del condominio. A differenza dell’amministratore professionista, egli non svolge l’attività a titolo imprenditoriale o abituale, ma solo per la gestione del proprio edificio.


Cosa dice la legge: i requisiti secondo l’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile

La riforma del condominio (Legge n. 220/2012), entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha introdotto importanti novità in merito ai requisiti dell’amministratore. L’articolo di riferimento è il 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che stabilisce che l’amministratore deve:

  1. Godere dei diritti civili.
  2. Non essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o altri reati gravi.
  3. Non essere stato interdetto o inabilitato.
  4. Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione.
  5. Aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
  6. Aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica (solo se amministratore professionista).

Tuttavia, il comma 2 dell’art. 71-bis specifica che:

“I requisiti di cui ai numeri 5 e 6 non si applicano se l’amministratore è nominato tra i condomini dello stabile.”

Conclusione chiara: un amministratore interno non ha obbligo di formazione né di diploma.


Quindi: quali sono i requisiti minimi per l’amministratore interno?

Se l’amministratore è scelto tra i condomini, i requisiti minimi richiesti sono:

  • Essere maggiorenne
  • Godere dei diritti civili
  • Non avere condanne o misure interdittive gravi

Non è necessario il diploma di maturità e non è richiesto aver frequentato corsi formativi specifici.


Cosa comporta essere amministratore interno?

Un amministratore interno ha le stesse responsabilità giuridiche e amministrative di un professionista, anche se svolge l’incarico in modo occasionale. Tra i suoi compiti:

  • Convocare e redigere i verbali dell’assemblea
  • Redigere il rendiconto annuale e il bilancio preventivo
  • Gestire la contabilità condominiale
  • Curare la manutenzione delle parti comuni
  • Far rispettare il regolamento condominiale
  • Conservare e aggiornare il registro anagrafico condominiale (obbligatorio)

Le responsabilità civili e penali restano, per legge, in capo all’amministratore nominato, anche se interno.


Quando è consigliabile NON scegliere un amministratore interno

Anche se legalmente possibile, ci sono casi in cui è preferibile rivolgersi a un professionista, ad esempio:

  • Presenza di liti frequenti tra condomini
  • Condominio con molti appartamenti o strutture complesse (ascensori, impianti centralizzati, ecc.)
  • Necessità di gestione fiscale avanzata, come per i bonus edilizi (Superbonus, Ecobonus)
  • Grandi interventi di ristrutturazione
  • Rischio di conflitto di interessi con l’amministratore interno

Fonti ufficiali e approfondimenti

Per approfondire e consultare direttamente i riferimenti normativi:

  • Codice Civile, art. 1129 e art. 1130
  • Disposizioni di attuazione del Codice Civile, art. 71-bisNormattiva.it
  • Ministero della Giustizia – sezione Condominiowww.giustizia.it
  • ANACI – Associazione Nazionale Amministratori Condominialiwww.anaci.it

Conclusioni

L’amministratore interno di condominio è una figura pienamente legittima secondo la legge italiana. Sebbene non debba possedere un diploma o seguire corsi di formazione, resta soggetto a responsabilità importanti, civili e penali. Per questo, anche in assenza di obblighi formativi, una formazione base e un supporto legale o contabile sono fortemente consigliati.

La gestione condominiale oggi è sempre più articolata: la scelta tra amministratore interno o professionista dipende dalla complessità del condominio e dalla capacità del soggetto nominato.