Il concetto di usufrutto, un diritto reale di godimento che permette di usare un bene altrui e percepirne i frutti pur rispettandone la destinazione economica (Art. 981 Codice Civile), incontra oggi la realtà del documento informatico. La domanda fondamentale non è se l’usufrutto esista, ma se e come si possa formalizzare un contratto digitale di usufrutto con piena validità legale in Italia.
La risposta è chiara: la digitalizzazione è possibile, ma la normativa impone paletti molto precisi, soprattutto per i beni immobili.

La Normativa sul Contratto di Usufrutto e la Forma Scritta
L’usufrutto, sia esso a titolo oneroso (come una vendita) che gratuito (come una donazione), quando riguarda beni immobili, rientra tra gli atti che, per essere validi, richiedono la forma scritta a pena di nullità. L’Articolo 1350 del Codice Civile lo stabilisce esplicitamente.
In ambito digitale, questo requisito formale si traduce nell’uso di specifici strumenti per la sottoscrizione:
- Atto Pubblico o Scrittura Privata Autenticata: Per la costituzione, modifica o trasferimento del diritto di usufrutto su beni immobili, non basta una semplice firma elettronica.
- Firma Elettronica Qualificata (FEQ) o Firma Digitale: L’Art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Codice Civile, tra cui rientrano i contratti di usufrutto su immobili, stabilisce che le scritture private, se fatte con documento informatico, devono essere sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale (come previsto dall’Art. 21, comma 2-bis del CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale).
Quindi, un vero e proprio modello di contratto digitale di usufrutto deve prevedere la sottoscrizione con FEQ o Firma Digitale da parte del nudo proprietario e dell’usufruttuario, e, nel caso di beni immobili, è necessario un ulteriore passaggio: l’atto pubblico (ovvero l’intervento di un Notaio) per la trascrizione nei Registri Immobiliari (Art. 2643 Codice Civile). La trascrizione è l’elemento che rende l’usufrutto opponibile ai terzi.
Aspetti Cruciali di un Modello di Contratto di Usufrutto
Indipendentemente dalla sua forma (cartacea o digitale), un modello contrattuale ben strutturato deve contenere alcuni elementi essenziali per definire il diritto di usufrutto:
- Le Parti: Dati completi (Nome, Cognome, Codice Fiscale) del Nudo Proprietario (chi concede il diritto) e dell’Usufruttuario (chi lo acquisisce).
- Oggetto del Contratto: Descrizione precisa del bene (es. immobile con indirizzo, dati catastali, rendita) su cui si costituisce l’usufrutto.
- Durata: Il diritto di usufrutto è sempre temporaneo. Può essere fissato per un periodo determinato (es. 10 anni) o, nel caso di persone fisiche, per la durata della vita dell’usufruttuario (Art. 979 Codice Civile).
- Diritti e Obblighi: Specificare che l’usufruttuario deve mantenere la destinazione economica del bene. Non può, ad esempio, trasformare un’abitazione in un ufficio senza il consenso del nudo proprietario.
- Oneri e Spese: In linea generale, le spese ordinarie e le imposte relative all’uso (come l’IMU o le utenze) sono a carico dell’usufruttuario, mentre le spese straordinarie (es. rifacimento del tetto) sono a carico del nudo proprietario (Art. 1004 e 1005 Codice Civile), salvo diversa pattuizione esplicita.
Esempio Pratico: Se un genitore costituisce l’usufrutto vitalizio della sua casa al figlio. Il figlio (usufruttuario) dovrà pagare l’IMU e le bollette; il genitore (nudo proprietario) pagherà gli interventi di ristrutturazione pesante.
Valore Legale del “Digitale”
È importante sottolineare che il termine “digitale” in questo contesto si riferisce alla forma di redazione e sottoscrizione del contratto, non alla natura del diritto. La validità giuridica di un contratto di usufrutto digitale, soprattutto immobiliare, è strettamente legata all’uso della Firma Elettronica Qualificata o Firma Digitale e, successivamente, all’intervento notarile per l’atto pubblico e la trascrizione. Senza queste formalità, il contratto, pur stipulato digitalmente, sarebbe nullo per i beni immobiliari.
Domande Frequenti (FAQ)
1. Che valore ha un contratto di usufrutto firmato con una semplice scansione della firma?
Per la costituzione o il trasferimento dell’usufrutto su un bene immobile, una semplice scansione della firma (o una Firma Elettronica Semplice) non ha alcun valore legale e rende l’atto nullo. È richiesta, per legge, l’adozione della Firma Elettronica Qualificata (FEQ) o della Firma Digitale, che garantiscono l’identità del firmatario e l’integrità del documento, equiparandolo alla scrittura privata autenticata.
2. Il contratto di usufrutto deve sempre essere trascritto?
Sì, la trascrizione è obbligatoria per gli atti di usufrutto relativi a beni immobili ai sensi dell’Art. 2643 del Codice Civile. Sebbene un contratto non trascritto sia valido tra le parti che lo hanno firmato, la trascrizione è l’unico modo per renderlo opponibile ai terzi. Senza questo adempimento, se il nudo proprietario vendesse l’immobile, l’usufruttuario rischierebbe di perdere il suo diritto nei confronti del nuovo acquirente.
3. Qual è la durata massima di un usufrutto?
La durata massima è chiaramente definita dalla legge. Se l’usufruttuario è una persona fisica, l’usufrutto non può eccedere la sua vita (Art. 979 C.C.), estinguendosi automaticamente alla sua morte. Se l’usufruttuario è una persona giuridica (es. una società), la durata massima è fissata a trenta anni. Le parti possono stabilire una durata inferiore, ma mai superiore a questi limiti.

Giornalista e analista, scrive di economia italiana, innovazione e imprese. Appassionato di tecnologia e finanza, racconta il presente e il futuro delle aziende che fanno muovere il Paese.