Attività non soggette a prevenzione incendi: criteri e normativa di riferimento

Agenda Digitale

La disciplina della prevenzione incendi in Italia è regolata dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, che individua le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco in base al livello di rischio. Tuttavia, non tutte le attività economiche, produttive o strutturali sono sottoposte a tali obblighi.

Attività non soggette a prevenzione incendi criteri e normativa di riferimento

Normativa di riferimento

L’obbligo di prevenzione incendi si applica solo alle attività elencate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, suddivise in 80 categorie, che comprendono impianti, edifici e stabilimenti caratterizzati da un rischio rilevante per la sicurezza pubblica.

Criteri di esclusione dalla prevenzione incendi

Un’attività è non soggetta a prevenzione incendi quando:

  1. Non rientra nell’elenco dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011:
    • Se un’attività non è espressamente menzionata nell’elenco, non è soggetta a controlli.
  2. Non supera le soglie dimensionali e quantitative previste per le attività soggette:
    • Alcune attività diventano soggette solo se superano determinati parametri (ad esempio, la superficie di un deposito o la quantità di materiale infiammabile stoccato).
  3. Non implica l’uso di materiali, sostanze o processi produttivi con elevato rischio di incendio:
    • Un laboratorio artigianale di piccole dimensioni, senza utilizzo di sostanze infiammabili, può essere escluso.
  4. Non è un luogo destinato alla presenza di un numero rilevante di persone:
    • Strutture pubbliche o private con alta affluenza (scuole, ospedali, cinema) rientrano nelle attività soggette, mentre piccoli uffici o studi professionali generalmente ne sono esclusi.

Esempi di attività non soggette

  • Uffici di piccole dimensioni (senza impianti a rischio o archivi di grandi dimensioni).
  • Negozi di superficie ridotta (senza vendita di prodotti infiammabili).
  • Laboratori artigianali con modeste quantità di materiali combustibili.
  • Abitazioni private senza impianti a rischio (ad esempio, senza caldaie di grande potenza).
  • Piccoli depositi di materiali non infiammabili.
  • Attività agricole di ridotte dimensioni senza utilizzo di combustibili pericolosi.

Come verificare se un’attività è soggetta?

Per determinare se un’attività è soggetta a prevenzione incendi, è necessario:

  1. Consultare l’Allegato I del D.P.R. 151/2011 e verificare la presenza dell’attività.
  2. Valutare le soglie dimensionali e quantitative previste.
  3. Richiedere una valutazione ai Vigili del Fuoco locali, in caso di incertezza.

Se un’attività non è soggetta, non è tenuta a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) antincendio, né a sottoporsi ai controlli di prevenzione incendi. Tuttavia, il rispetto delle norme generali di sicurezza rimane comunque un obbligo per garantire l’incolumità di persone e beni.

Next Post

Una sigaretta iqos a quante sigarette corrisponde

Le sigarette IQOS utilizzano il tabacco riscaldato invece della combustione, riducendo la produzione di alcune sostanze tossiche rispetto alle sigarette tradizionali. Tuttavia, il contenuto di nicotina rimane presente e può variare in base al tipo di stick utilizzato. Confronto tra IQOS e sigarette tradizionali Implicazioni per la salute Se stai […]
Una sigaretta iqos a quante sigarette corrisponde

Possono interessarti