In breve: Per richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio (art. 5 Legge 91/1992) è necessario presentare l’estratto dell’atto di matrimonio, il certificato penale del paese di origine, il certificato di conoscenza della lingua italiana (livello B1) e la ricevuta del versamento del contributo di 250 euro. La domanda si presenta esclusivamente online tramite il portale del Ministero dell’Interno.

Cos’è la cittadinanza per matrimonio: È il diritto riconosciuto al coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano di acquisire la cittadinanza dopo un periodo di residenza legale in Italia (2 anni) o di matrimonio se residente all’estero (3 anni), termini ridotti della metà in presenza di figli.
Documentazione obbligatoria (Checklist)
Per presentare la domanda sono necessari i seguenti documenti in formato digitale:
- Estratto dell’atto di matrimonio: rilasciato dal comune italiano dove è stato trascritto il matrimonio.
- Certificato di nascita: legalizzato e tradotto, contenente tutte le generalità del richiedente.
- Certificati penali: certificato del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza dopo i 14 anni, debitamente tradotti e legalizzati.
- Certificato di lingua italiana: attestato di conoscenza della lingua non inferiore al livello B1 del QCER (quadro comune europeo di riferimento).
- Documento di identità: copia del passaporto o della carta d’identità in corso di validità.
- Titolo di soggiorno: permesso di soggiorno valido per i residenti in Italia.
Requisiti della documentazione estera
Tutti i certificati formati all’estero (nascita e penali) devono essere sottoposti a:
- Legalizzazione o Apostille: a seconda che il paese di provenienza aderisca o meno alla Convenzione dell’Aia.
- Traduzione conforme: deve essere effettuata da traduttori giurati o presso le autorità consolari italiane, per garantirne il valore legale in Italia.
- Validità temporale: i certificati penali esteri hanno solitamente una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
Certificazione della lingua italiana
Dal 2018 è obbligatorio dimostrare la conoscenza della lingua italiana. Sono esentati da questo obbligo solo i richiedenti che:
- Hanno sottoscritto l’accordo di integrazione (art. 4-bis T.U. Immigrazione).
- Sono titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- Possiedono un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all’estero, riconosciuto dal MAECI o dal MUR.
Costi e modalità di invio
La procedura è interamente telematica e prevede costi fissi specifici:
- Contributo statale: versamento di 250 euro tramite modello PagoPA o bollettino postale sul conto corrente n. 809020.
- Marca da bollo: acquisto di una marca da bollo telematica da 16 euro i cui estremi vanno inseriti nel modulo online.
- Invio: la domanda si inoltra tramite lo sportello unico del Ministero dell’Interno (Portale ALI) previo accesso con SPID o CIE.
Cause di rigetto o sospensione
La domanda può essere respinta o subire ritardi per i seguenti motivi:
- Documentazione incompleta: mancanza di traduzioni o legalizzazioni corrette.
- Precedenti penali: presenza di condanne per reati gravi o minacce alla sicurezza nazionale.
- Scioglimento del vincolo: se interviene divorzio, annullamento o decesso del coniuge durante l’istruttoria.
- Mancata residenza: perdita della residenza effettiva in Italia prima del giuramento.
Giornalista e analista, scrive di economia italiana, innovazione e imprese. Appassionato di tecnologia e finanza, racconta il presente e il futuro delle aziende che fanno muovere il Paese.



