Lavori in condominio senza amministratore

Lavori in condominio senza amministratore

In ambito condominiale, la figura dell’amministratore è obbligatoria solo al superamento di una certa soglia, ma è comunque possibile, in sua assenza, procedere con lavori, purché vengano rispettate le norme civilistiche e le regole di gestione collettiva previste dal Codice Civile.

Lavori in condominio senza amministratore

1. Obbligo di nomina dell’amministratore

L’art. 1129 c.c. prevede che la nomina dell’amministratore è obbligatoria quando i condomini sono più di otto. Quindi:

  • Fino a 8 condomini: non è obbligatoria la nomina di un amministratore;
  • Oltre 8 condomini: è obbligatoria, e in sua assenza ogni condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiederne la nomina (art. 1129, comma 1 c.c.).

2. Esecuzione di lavori senza amministratore

In assenza dell’amministratore:

  • L’assemblea può deliberare i lavori secondo le regole generali (art. 1135 c.c.);
  • Per deliberare lavori di manutenzione straordinaria o innovazioni, serve una maggioranza qualificata (art. 1120 c.c.);
  • È fondamentale documentare le delibere assembleari, anche senza l’intervento di un amministratore.

Attenzione: senza amministratore, è importante che uno dei condomini funga da “referente” per la gestione dei rapporti con fornitori e appaltatori. Tale persona può agire solo se formalmente delegata dall’assemblea.


Come si può deliberare un lavoro in assenza di amministratore?

  1. Convocazione dell’assemblea da parte di uno dei condomini (preferibilmente per raccomandata A/R o PEC);
  2. Assemblea regolarmente costituita (in prima convocazione: almeno 50% dei condomini e 50% dei millesimi; in seconda: 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi);
  3. Votazione secondo le maggioranze previste per i lavori:
    • Ordinaria amministrazione → maggioranza semplice;
    • Straordinaria manutenzione o innovazioni → art. 1120 c.c.

3. Giurisprudenza rilevante

Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 12641/2020

L’assemblea condominiale, anche in assenza dell’amministratore, può validamente deliberare interventi di manutenzione straordinaria purché siano rispettate le regole sulle convocazioni e sulle maggioranze.

Trib. Roma, Sent. 3 aprile 2019

In assenza dell’amministratore, ogni condomino ha diritto di attivarsi per la tutela dell’interesse comune, ma le spese vanno deliberate collettivamente.


Rischi se si fanno lavori senza delibera assembleare

  • Le spese non approvate dall’assemblea non possono essere ripartite tra i condomini;
  • L’appaltatore può avere problemi a riscuotere, in mancanza di un mandato chiaro;
  • Possibile impugnazione della spesa da parte di condomini dissenzienti.

CONCLUSIONE

Sì, è possibile fare lavori in condominio senza amministratore, ma solo se:

  • L’assemblea è regolarmente convocata e vota a favore;
  • Le decisioni sono verbalizzate e documentate;
  • Viene nominato un referente incaricato della gestione pratica.