Nel contesto del diritto della sicurezza sul lavoro, uno dei principi cardine riguarda la responsabilità indelegabile del datore di lavoro nella valutazione dei rischi. Sebbene egli possa avvalersi di consulenti, RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e altre figure tecniche, non può mai trasferire integralmente a terzi l’obbligo di valutare i rischi presenti nell’ambiente lavorativo.
Tale principio è previsto esplicitamente dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e viene costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Quadro normativo
Art. 17 del D.Lgs. 81/2008 – Obblighi indelegabili del datore di lavoro
La norma stabilisce due obblighi che non possono mai essere delegati dal datore di lavoro:
- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
- La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Fonte aggiornata:
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 (Normattiva)
Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
L’articolo 28 descrive cosa deve contenere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Esso deve comprendere:
- La relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;
- L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- Il programma delle misure ritenute opportune;
- L’individuazione delle procedure per l’attuazione;
- I ruoli che vi provvedono, con riferimento alle competenze.
3. La giurisprudenza: responsabilità penale in capo al datore
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il datore di lavoro non può esimersi dalla responsabilità affermando di aver delegato a un tecnico la valutazione dei rischi.
Cass. Pen., Sez. IV, 13 giugno 2018, n. 26800
“La delega di funzioni in materia di sicurezza non può riguardare gli obblighi indelegabili di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, come quello della valutazione dei rischi. Pertanto, permane in capo al datore la responsabilità per eventuali carenze del DVR.”
Cass. Pen., Sez. IV, 23 settembre 2014, n. 38383
“Non è invocabile la delega al consulente per escludere la colpa del datore laddove il DVR non evidenzi adeguatamente i rischi specifici legati all’attività lavorativa.”
4. Le responsabilità del consulente e dell’RSPP
Sebbene il RSPP e altri consulenti possano collaborare attivamente alla stesura del DVR, la legge non attribuisce loro una responsabilità finale. Essi agiscono quale supporto tecnico del datore, ma non si sostituiscono a lui nelle valutazioni di merito e nelle decisioni.
Differenza tra “redazione tecnica” e “valutazione”
- La redazione del DVR può essere affidata a un tecnico.
- Ma la valutazione dei rischi e l’assunzione della responsabilità del contenuto del DVR è personale e non delegabile.
5. Rischi in caso di delega “totale” o formale
Nel caso in cui il datore si limiti a sottoscrivere un DVR redatto da terzi senza effettiva valutazione, rischia sanzioni penali in caso di infortunio o di ispezione.
Sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008
- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 in caso di omessa valutazione dei rischi (art. 55, c. 1, lett. a);
- In caso di infortunio legato a rischi non valutati, si configura anche responsabilità penale per lesioni colpose o omicidio colposo aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica.
6. Prassi ispettiva e indicazioni del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro, attraverso circolari e interpelli, ha ribadito che:
- La firma del DVR da parte del datore di lavoro implica presa visione, comprensione e approvazione del contenuto;
- Non è ammesso che il DVR venga predisposto in via esclusiva da consulenti esterni o RSPP senza il coinvolgimento diretto del datore di lavoro.
7. Conclusioni operative per le aziende
Cosa deve fare il datore di lavoro:
- Partecipare attivamente alla valutazione dei rischi;
- Comprendere pienamente i contenuti del DVR prima di sottoscriverlo;
- Individuare e aggiornare costantemente i rischi presenti;
- Coordinarsi con RSPP, medico competente, RLS ma senza delegare la responsabilità finale;
- Aggiornare il DVR a ogni modifica significativa del processo produttivo o organizzativo.
8. Considerazioni finali
La normativa italiana sulla sicurezza del lavoro tutela il bene primario della salute dei lavoratori, imponendo al datore un ruolo attivo, consapevole e responsabile. L’impossibilità di delegare la valutazione dei rischi non è un mero formalismo, ma un presidio di legalità, sicurezza e prevenzione. Le pronunce della Cassazione sono chiare nel sanzionare la delegittimazione impropria della funzione di valutazione.
Fonti consultate (ottobre 2025)
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 aggiornato
- Ministero del Lavoro – Documentazione su DVR e deleghe
- INAIL – Linee guida redazione DVR
- Giurisprudenza di Cassazione (Civile e Penale)
- Circolari e Interpelli Ministeriali

Giornalista e analista, scrive di economia italiana, innovazione e imprese. Appassionato di tecnologia e finanza, racconta il presente e il futuro delle aziende che fanno muovere il Paese.