Attività non soggette a prevenzione incendi: criteri e normativa di riferimento

Attività non soggette a prevenzione incendi criteri e normativa di riferimento

La disciplina della prevenzione incendi in Italia è regolata dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, che individua le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco in base al livello di rischio. Tuttavia, non tutte le attività economiche, produttive o strutturali sono sottoposte a tali obblighi.

Attività non soggette a prevenzione incendi criteri e normativa di riferimento

Normativa di riferimento

L’obbligo di prevenzione incendi si applica solo alle attività elencate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, suddivise in 80 categorie, che comprendono impianti, edifici e stabilimenti caratterizzati da un rischio rilevante per la sicurezza pubblica.

Criteri di esclusione dalla prevenzione incendi

Un’attività è non soggetta a prevenzione incendi quando:

  1. Non rientra nell’elenco dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011:
    • Se un’attività non è espressamente menzionata nell’elenco, non è soggetta a controlli.
  2. Non supera le soglie dimensionali e quantitative previste per le attività soggette:
    • Alcune attività diventano soggette solo se superano determinati parametri (ad esempio, la superficie di un deposito o la quantità di materiale infiammabile stoccato).
  3. Non implica l’uso di materiali, sostanze o processi produttivi con elevato rischio di incendio:
    • Un laboratorio artigianale di piccole dimensioni, senza utilizzo di sostanze infiammabili, può essere escluso.
  4. Non è un luogo destinato alla presenza di un numero rilevante di persone:
    • Strutture pubbliche o private con alta affluenza (scuole, ospedali, cinema) rientrano nelle attività soggette, mentre piccoli uffici o studi professionali generalmente ne sono esclusi.

Esempi di attività non soggette

  • Uffici di piccole dimensioni (senza impianti a rischio o archivi di grandi dimensioni).
  • Negozi di superficie ridotta (senza vendita di prodotti infiammabili).
  • Laboratori artigianali con modeste quantità di materiali combustibili.
  • Abitazioni private senza impianti a rischio (ad esempio, senza caldaie di grande potenza).
  • Piccoli depositi di materiali non infiammabili.
  • Attività agricole di ridotte dimensioni senza utilizzo di combustibili pericolosi.

Come verificare se un’attività è soggetta?

Per determinare se un’attività è soggetta a prevenzione incendi, è necessario:

  1. Consultare l’Allegato I del D.P.R. 151/2011 e verificare la presenza dell’attività.
  2. Valutare le soglie dimensionali e quantitative previste.
  3. Richiedere una valutazione ai Vigili del Fuoco locali, in caso di incertezza.

Se un’attività non è soggetta, non è tenuta a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) antincendio, né a sottoporsi ai controlli di prevenzione incendi. Tuttavia, il rispetto delle norme generali di sicurezza rimane comunque un obbligo per garantire l’incolumità di persone e beni.