È possibile revocare l’amministratore di condominio tramite una raccolta firme dei condomini. Serve almeno un terzo dei millesimi per convocare l’assemblea straordinaria e deliberare con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c. La revoca può avvenire per giusta causa o senza giusta causa con modalità specifiche.

Quando si può revocare l’amministratore di condominio
Revoca con giusta causa
Si parla di giusta causa quando l’amministratore:
- non convoca l’assemblea annuale;
- non esegue delibere assembleari;
- commette gravi irregolarità contabili;
- agisce in conflitto di interessi.
In questi casi, l’assemblea può revocarlo in qualsiasi momento, con la stessa maggioranza necessaria per nominarlo (art. 1136 c.c.).
Revoca senza giusta causa
Anche in assenza di motivi gravi, l’assemblea può decidere di revocare l’amministratore. Tuttavia, questi ha diritto al compenso per l’intera durata dell’incarico, salvo diverso accordo.
Come raccogliere le firme per la revoca
Chi può avviare la raccolta
Qualsiasi condomino può proporre la revoca. Tuttavia, per convocare l’assemblea è necessario che la richiesta sia sottoscritta da:
- almeno 1/6 dei condomini (in numero);
- almeno 1/3 dei millesimi (quote di proprietà).
Questo è previsto dall’articolo 66 delle disposizioni attuative del Codice Civile.
Modalità operative
- Redigere un documento firmato dai richiedenti con:
- nome, cognome, proprietà di ciascun firmatario;
- motivazioni della revoca (facoltative, ma utili);
- richiesta di convocazione dell’assemblea.
- Inviare la richiesta all’amministratore con raccomandata A/R o PEC.
- Attendere la convocazione dell’assemblea straordinaria entro 30 giorni.
Se l’amministratore non convoca l’assemblea entro il termine, i firmatari possono provvedere autonomamente.
Assemblea di revoca: quorum e voto
Convocazione e deliberazione
- Convocazione: con almeno 5 giorni di preavviso.
- Quorum costitutivo: presenti almeno metà dei millesimi.
- Quorum deliberativo: maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi.
Cosa accade dopo la revoca
L’assemblea può nominare subito un nuovo amministratore. In caso contrario, uno dei condomini può gestire temporaneamente gli affari urgenti.

Revoca giudiziale dell’amministratore
Se l’amministratore:
- si rende responsabile di gravi irregolarità;
- non convoca l’assemblea nonostante la richiesta formale,
un singolo condomino può rivolgersi al tribunale per chiederne la revoca. Il giudice valuta se sussistono le condizioni e, in caso positivo, provvede.
Esempi pratici di revoca
- Caso 1: amministratore assente da oltre un anno → raccolta firme e revoca per inadempienza.
- Caso 2: amministratore trasparente ma poco disponibile → revoca senza giusta causa, con compenso dovuto.
- Caso 3: gravi errori contabili certificati → revoca giudiziale accolta in tribunale.
FAQ sulla raccolta firme per revoca amministratore
1. Quante firme servono per convocare un’assemblea straordinaria?
Servono almeno 1/6 dei condomini e 1/3 dei millesimi.
2. L’amministratore può rifiutarsi di convocare l’assemblea?
No, è obbligato entro 30 giorni dalla richiesta. In caso contrario, l’assemblea può essere convocata dai firmatari.
3. È possibile revocare l’amministratore via PEC o email?
La revoca avviene solo in assemblea. Tuttavia, le richieste e convocazioni possono avvenire via PEC, se previsto dal regolamento.
FONTI
Giornalista e analista, scrive di economia italiana, innovazione e imprese. Appassionato di tecnologia e finanza, racconta il presente e il futuro delle aziende che fanno muovere il Paese.



