Se l’amministratore favorisce un condomino viola l’obbligo di imparzialità e il mandato collettivo (Art. 1129-1131 c.c.). I condomini possono diffidarlo formalmente, impugnare le delibere discriminatorie entro 30 giorni e, in presenza di gravi irregolarità, richiedere la revoca giudiziale immediata o votare la sostituzione in assemblea.

TABELLA DI SINTESI: AZIONI E RIMEDI
| Scenario | Azione Legale / Procedura | Riferimento Normativo |
| Mancata riscossione morosità | Diffida ad adempiere entro 6 mesi | Art. 1129, comma 9 c.c. |
| Favoritismi in lavori privati | Azione di responsabilità civile | Art. 1710 c.c. (Diligenza) |
| Uso parziale parti comuni | Impugnazione regolamento/delibera | Art. 1137 c.c. |
| Irregolarità contabili | Istanza di revoca giudiziale | Art. 1129, comma 11 c.c. |
ANALISI TECNICA DELLE VIOLAZIONI
L’amministratore di condominio opera come un mandatario dei partecipanti. Il suo dovere primario è la tutela dell’interesse comune, che deve prevalere su eventuali interessi dei singoli o di gruppi di maggioranza.
Quando l’amministratore applica pesi e misure differenti (ad esempio, esigendo i pagamenti da alcuni ma tollerando la morosità di un “amico”), configura una grave irregolarità gestionale. Questo comportamento rompe il vincolo fiduciario e legittima i condomini a intervenire.
Il primo passaggio tecnico è la raccolta delle prove. Documentare disparità di trattamento nella gestione dei solleciti, nell’assegnazione di posti auto o nella priorità d’intervento per riparazioni interne è fondamentale per sostenere un’eventuale causa di revoca.
FAQ: DOMANDE CORRELATE
Posso revocare l’amministratore senza passare dal giudice?
Sì. L’assemblea può revocare l’amministratore in qualsiasi momento con la maggioranza prevista per la nomina (500 millesimi e maggioranza degli intervenuti). Se il favoritismo è palese, è la via più rapida.
Cosa rischia l’amministratore parziale?
Oltre alla revoca, rischia una causa per risarcimento danni se la sua condotta ha causato un pregiudizio economico al condominio (es. prescrizione di crediti non riscossi per favorire un moroso).
L’amministratore può rifiutarsi di mostrare i documenti contabili?
No. Ogni condomino ha diritto di visionare i documenti giustificativi di spesa. Il rifiuto è di per sé un motivo di revoca giudiziale.
L’ANALISI DELL’ESPERTO
Il mio consiglio pratico è di non limitarsi alla lamentela verbale. In condominio vale il principio della “prova scritta”. Se sospettate un favoritismo, inviate una PEC (Posta Elettronica Certificata) richiedendo chiarimenti specifici su quell’atto gestionale.
Se l’amministratore non risponde o fornisce giustificazioni evasive, quella PEC diventerà la prova regina in sede di mediazione obbligatoria. Ricordate che la parzialità spesso nasconde irregolarità contabili più profonde: monitorate sempre il conto corrente condominiale, l’unico vero termometro della trasparenza amministrativa.
Giornalista e analista, scrive di economia italiana, innovazione e imprese. Appassionato di tecnologia e finanza, racconta il presente e il futuro delle aziende che fanno muovere il Paese.



