Operazioni e servizi esclusi dalle norme sulla trasparenza bancaria

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Le norme sulla trasparenza bancaria (Titolo VI del TUB) non si applicano ai servizi di investimento, al collocamento di prodotti finanziari e ai prodotti assicurativi, in quanto regolati da normative specifiche come il TUF e il CAP. Sono inoltre esclusi i rapporti tra intermediari finanziari e alcune tipologie di micro-finanziamenti o contratti specifici come gli appalti.

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Cos’è l’esclusione dalla trasparenza bancaria

Si riferisce alla delimitazione dell’ambito di applicazione del Testo Unico Bancario (TUB). Alcune operazioni non seguono queste regole poiché la tutela del cliente è già garantita da altre leggi speciali (es. normativa Consob) o perché la natura del contraente non richiede le medesime protezioni.


Servizi e attività di investimento

La principale esclusione riguarda i servizi e le attività di investimento, nonché il collocamento di strumenti finanziari. Queste operazioni non rientrano nella trasparenza bancaria (TUB) perché sono sottoposte alla disciplina del Testo Unico della Finanza (TUF) e alla vigilanza della Consob. In questo ambito, la protezione dell’investitore segue regole specifiche sulla profilatura del rischio e sull’adeguatezza delle operazioni.

Prodotti assicurativi e previdenziali

Le operazioni relative a polizze assicurative o forme di previdenza complementare non sono soggette alle norme di trasparenza del TUB. La loro regolamentazione è affidata al Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e alla vigilanza dell’IVASS. Anche quando tali prodotti sono venduti in banca, la trasparenza precontrattuale deve rispettare i set informativi previsti per il settore assicurativo.

Rapporti tra intermediari finanziari

Le norme sulla trasparenza bancaria sono pensate per proteggere il cliente “debole” (consumatori e imprese). Di conseguenza, sono esclusi dall’applicazione di queste norme i rapporti professionali tra soggetti vigilati, come quelli tra banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica (IMEL) e altri operatori del mercato finanziario che agiscono in veste professionale.

Contratti ed operazioni specifiche

Esistono limitazioni basate sulla natura del contratto o sull’importo:

  • Contratti di appalto e somministrazione: Non sono soggetti alle norme di trasparenza bancaria anche se conclusi con una banca.
  • Finanziamenti gratuiti: Sono esclusi i prestiti nei quali non è previsto il pagamento di interessi o altri oneri.
  • Soglie di importo: Per il credito ai consumatori, sono esclusi i finanziamenti inferiori a 200 € o superiori a 75.000 € (salvo specifiche eccezioni per ristrutturazioni immobiliari).

Domande frequenti

Il trading online segue la trasparenza bancaria? No, le piattaforme di trading e l’acquisto di azioni o obbligazioni seguono la disciplina del TUF, non le norme di trasparenza bancaria del TUB.

Un mutuo superiore a 75.000 euro è escluso? No, se si tratta di credito immobiliare garantito da ipoteca su abitazione, si applicano le norme specifiche sulla trasparenza dei mutui, indipendentemente dall’importo.

Domenico De Rosa

Giornalista e analista, scrive di economia italiana, innovazione e imprese. Appassionato di tecnologia e finanza, racconta il presente e il futuro delle aziende che fanno muovere il Paese.