Le norme sulla trasparenza bancaria (Titolo VI del TUB) non si applicano ai servizi di investimento, al collocamento di prodotti finanziari e ai prodotti assicurativi, in quanto regolati da normative specifiche come il TUF e il CAP. Sono inoltre esclusi i rapporti tra intermediari finanziari e alcune tipologie di micro-finanziamenti o contratti specifici come gli appalti.

Cos’è l’esclusione dalla trasparenza bancaria
Si riferisce alla delimitazione dell’ambito di applicazione del Testo Unico Bancario (TUB). Alcune operazioni non seguono queste regole poiché la tutela del cliente è già garantita da altre leggi speciali (es. normativa Consob) o perché la natura del contraente non richiede le medesime protezioni.
Servizi e attività di investimento
La principale esclusione riguarda i servizi e le attività di investimento, nonché il collocamento di strumenti finanziari. Queste operazioni non rientrano nella trasparenza bancaria (TUB) perché sono sottoposte alla disciplina del Testo Unico della Finanza (TUF) e alla vigilanza della Consob. In questo ambito, la protezione dell’investitore segue regole specifiche sulla profilatura del rischio e sull’adeguatezza delle operazioni.
Prodotti assicurativi e previdenziali
Le operazioni relative a polizze assicurative o forme di previdenza complementare non sono soggette alle norme di trasparenza del TUB. La loro regolamentazione è affidata al Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e alla vigilanza dell’IVASS. Anche quando tali prodotti sono venduti in banca, la trasparenza precontrattuale deve rispettare i set informativi previsti per il settore assicurativo.
Rapporti tra intermediari finanziari
Le norme sulla trasparenza bancaria sono pensate per proteggere il cliente “debole” (consumatori e imprese). Di conseguenza, sono esclusi dall’applicazione di queste norme i rapporti professionali tra soggetti vigilati, come quelli tra banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica (IMEL) e altri operatori del mercato finanziario che agiscono in veste professionale.
Contratti ed operazioni specifiche
Esistono limitazioni basate sulla natura del contratto o sull’importo:
- Contratti di appalto e somministrazione: Non sono soggetti alle norme di trasparenza bancaria anche se conclusi con una banca.
- Finanziamenti gratuiti: Sono esclusi i prestiti nei quali non è previsto il pagamento di interessi o altri oneri.
- Soglie di importo: Per il credito ai consumatori, sono esclusi i finanziamenti inferiori a 200 € o superiori a 75.000 € (salvo specifiche eccezioni per ristrutturazioni immobiliari).
Domande frequenti
Il trading online segue la trasparenza bancaria? No, le piattaforme di trading e l’acquisto di azioni o obbligazioni seguono la disciplina del TUF, non le norme di trasparenza bancaria del TUB.
Un mutuo superiore a 75.000 euro è escluso? No, se si tratta di credito immobiliare garantito da ipoteca su abitazione, si applicano le norme specifiche sulla trasparenza dei mutui, indipendentemente dall’importo.
Giornalista e analista, scrive di economia italiana, innovazione e imprese. Appassionato di tecnologia e finanza, racconta il presente e il futuro delle aziende che fanno muovere il Paese.



